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Accesso Documentale

Accesso Documentale

ACCESSO DOCUMENTALE

L’accesso documentale è disciplinato e trattato secondo le norme e le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2016, n. 184 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2011, n. 143.

La domanda di accesso ai documenti amministrativi può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, titolari di un interesse:

  • diretto: ossia personale, che deve cioè appartenere alla sfera del richiedente e non ad altri soggetti;
  • concreto: è necessario un collegamento tra il richiedente ed un bene della vita coinvolto dall'atto o dal documento;
  • attuale: in riferimento alla richiesta di accesso ai documenti;
  • corrispondente: ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

La domanda di accesso ai documenti amministrativi può essere presentata direttamente dal titolare dell’interesse diretto, concreto e attuale oppure tramite un rappresentante, previa indicazione nella domanda dei poteri di rappresentanza.
La domanda, ai sensi dell’art 32 della legge provinciale n. 23 del 1992 deve essere motivata in relazione alla sussistenza di un collegamento diretto tra la situazione giuridica da tutelare e il documento al quale è richiesto l’accesso. La motivazione della richiesta di accesso non è necessaria se a presentare al domanda è il destinatario del provvedimento finale o un soggetto che per legge deve intervenire nel procedimento.

Con la stessa domanda possono essere richiesti anche più documenti.

La domanda di accesso deve contenere i seguenti elementi:

  • nome, cognome ed indirizzo;
  • l’indicazione dei documenti cui si vuole accedere e di tutti gli altri elementi necessari per l'identificazione degli stessi;
  • la motivazione, se necessaria;
  • il modo in cui si intende esercitare l’accesso (visione, trascrizione manuale, estrazione di copia, esperimento congiunto di tali operazioni);
  • la richiesta in ordine all’eventuale rilascio di copia conforme all’originale;
  • la data e la firma de richiedente;

 

Modalità e termini di presentazione

La richiesta può essere presentata utilizzando il modulo appositamente predisposto. La richiesta può essere presentata o trasmessa:

  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della A.P.S.P. “Casa Laner” – Via P. Giovanni XXIII, n. 1  – 38064 Folgaria (TN);
  • con consegna diretta presso l’Ufficio Segreteria della A.P.S.P. “Casa Laner” – Via P. Giovanni XXIII, n. 1 – 38064 Folgaria (TN).

Moduli per richiesta accesso

 

Modulo richiesta di accesso                                                            Allegato 

 

 

Attraverso tale indirizzo di posta elettronica non verranno fornite risposte a quesiti o richieste di informazioni di carattere generale, per i quali si rimanda alla sezione "Contatti".

Istruttoria

La richiesta viene evasa entro 30 giorni dalla sua presentazione, differibile di ulteriori 30 giorni in caso di particolare complessità istruttoria. Nel caso sia necessario rivolgersi al controinteressato, il termine viene sospeso per 10 giorni. 

In caso di accoglimento, la Casa Laner provvede a trasmettere i dati al richiedente.

Cosa fare in caso di accesso negato

- Richiesta di riesame

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 9, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, in presenza di una richiesta di riesame il RPCT provvede a richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Impugnazioni

Avverso la decisione del RPCT il richiedente l’accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.
Nel caso in cui la richiesta riguardi l’accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), il RPCT ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’art.43, c.5, del decreto trasparenza.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

dott. Giovanni Bertoldi
• telefono: 0464 – 721174
• fax: 0464 – 723442
• e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
• e-mail certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Riferimenti normativi:

  • Legge Provinciale 30 maggio 2014, n. 4 “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5”;
  • Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e Piano triennale di prevenzione della corruzione;
  • Deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 del 2014;
  • Legge Provinciale 3 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di autonomia del Trentino”, articolo 33.

 

Quanto costa

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


 

Registro

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